Sanità, nuove regole per le assicurazioni che tutelano gli esercenti professioni sanitarie pubbliche e private
Dal 16 marzo è entrata nel vivo la piena attuazione della Legge Gelli-Bianco (D.M. 232/2023). Rosa (Assigeco): “Finalmente criteri e regole coerenti. Su Assaperlo.com di Assigeco, disponibili le polizze allineate al nuovo decreto, per gli esercenti la professione sanitaria sia pubblici che privati”
(AGR) Finalmente è stato finalizzato il decreto attuativo della Legge Gelli-Bianco, la numero 24 del 2017, grazie al quale è ora definito un regolamento più chiaro sulle polizze obbligatorie per coloro che esercitano la professione sanitaria. Dal 16 marzo 2024 cambiano le specifiche delle assicurazioni per la responsabilità civile professionale di medici e operatori sanitari non medici pubblici e privati: sono ora determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative anche per i professionisti singoli che, con questo nuovo decreto, possono contare su una maggiore tutela assicurativa rispetto al passato.
L’obiettivo è quello di ottimizzare la gestione del rischio sanitario professionale, dando ai medici la possibilità di lavorare con maggior serenità e nel contempo, ai pazienti, la sicurezza di venire curati nel migliore dei modi.
Assigeco distribuisce le sue polizze per i professionisti della sanità attraverso assaperlo.com il primo canale digitale retail, un innovativo ecosistema online che permette di sottoscrivere con soli pochi clic, polizze assicurative personalizzate sia per i professionisti di molti ambiti lavorativi che per i privati.
“Dalla legge Gelli nel 2017, tutti gli attori del mondo assicurativo, attendevano questo nuovo decreto per poter operare secondo criteri e regole coerenti. – commenta Osvaldo Rosa, Managing Director di Assigeco – Noi che, da sempre abbiamo investito anche nella costruzione di polizze digitali per facilitare i nostri assicurati, ci siamo fatti trovare immediatamente pronti per offrire da subito, ai professionisti del mondo sanitario, la migliore copertura assicurativa allineata al nuovo decreto, interamente personalizzabile e sottoscrivibile online, senza la necessità di doversi recare di persona presso un ufficio fisico. Sappiamo bene quanto sia importante per loro questa modifica normativa, e come possa aiutarli a svolgere il loro lavoro in modo più tranquillo: per questo vogliamo dare loro la possibilità di usufruirne il prima possibile, in modo semplice”.
Il nuovo decreto-legge va ad intervenire principalmente su 3 assi: la gestione e ottimizzazione del rischio clinico da parte delle strutture sanitarie; la copertura che deve essere offerta dalla struttura sanitaria ai suoi collaboratori; le polizze che i medici possono stipulare in autonomia per proteggersi. Quest’ultimo punto è di particolare interesse per i professionisti sanitari, in quanto consente loro di estendere le coperture oltre quanto proposto dalla struttura presso la quale lavorano, tutelandosi da eventuali errori o incidenti che, purtroppo, potrebbero verificarsi e per i quali la struttura stessa si potrebbe comunque rivalere su di loro.
Dal 16 marzo, gli assicuratori sono tenuti a garantire per legge, una maggiore tutela ai singoli professionisti sanitari: viene sancito che l’assicuratore può rescindere dal contratto prima della scadenza, solo in caso di reiterata condotta gravemente colposa per più di un sinistro da parte di chi esercita la professione sanitaria, che sia stata accertata con sentenza definitiva e che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.
Viene inserita l’importante garanzia della responsabilità solidale, grazie alla quale la compagnia assicurativa ora tiene indenne il suo assicurato, in qualità di professionista sanitario, anche dal risarcimento dovuto, quando risulti eventualmente colpevole in solido con la struttura per cui lavora per il danno arrecato al paziente.
Gli assicuratori hanno ora l’obbligo anche di tutelare chi esercita la professione sanitaria per perdite patrimoniali che abbiano origine o siano connesse con l’esercizio di funzioni di carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale aziendale ( direttore generale e amministrativo).
Una maggiore equità e trasparenza viene prevista anche per il costo della polizza che il professionista sanitario si trova a stipulare: non solo sono stati definiti massimali specifici a seconda della classe di rischio, ma anche l’importo del premio da versare, che verrà aggiornato ad ogni rinnovo e comunicato al cliente con 90 giorni di preavviso, può diminuire o aumentare in base al verificarsi o meno di sinistri, con un meccanismo simile al bonus/malus delle assicurazioni di Rc auto.
Sono altresì fissate le regole temporali di efficacia delle polizze che devono essere “claims made”, ossia operanti per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta, nel periodo di validità della polizza e riferite a fatti verificatisi in tale periodo e nei 10 anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo.
In caso di cessazione dell’attività lavorativa, devono prevedere un periodo di “ultrattività” opzionale della copertura, estendibile agli eredi, di 10 anni per fatti verificatisi nel periodo di efficacia della polizza.
foto archivio AGR