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Balneari, la Corte Costituzionale ribadisce, riordino del settore ai sensi della legge n.145/2018

Il presidente del Sib Antonio Capocchione sottolinea come una recente sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima una legge della Regione Calabria in materia di concessioni ribadendo competenza esclusiva allo Stato per il riordino del settore

printDi :: 02 febbraio 2021 16:55
Balneari, la Corte Costituzionale ribadisce, riordino del settore ai sensi della legge n.145/2018

(AGR) “La Corte Costituzionale, con l'ultima sentenza in materia di concessione demaniale nr. 10 del 29 gennaio scorso, non fa altro che ribadire il proprio costante orientamento che attribuisce allo Stato nazionale la competenza esclusiva per disciplinare il settore” – afferma Antonio Capacchione, presidente del S.I.B. Sindacato Italiano Balneari aderente a FIPE/Confcommercio. Non contesta la nazionale di riordino nr.145/2018.

Sia l'Avvocatura di stato che la stessa Corte annullano la legge calabrese proprio in riferimento a quanto previsto e stabilito dall'articolo 1 commi 677 e seguenti della legge nr.145/2018.

 
L'Avvocatura dello Stato, infatti, aveva impugnato la legge calabrese perché “la materia è oggi regolata a livello statale dall'art. 1, commi da 675 a 685, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che ha imposto una generale revisione del sistema delle concessioni marittime secondo modalità e termini da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, demandando a un successivo d.p.c.m. la fissazione dei principi e dei criteri tecnici dell'assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali marittime”.

La Corte Costituzionale non contesta la legge nr. 145/2018 ma proprio sulla stessa fonda la dichiarazione della illegittimità della legge calabrese.

Osserva che “la circostanza, rilevata dalla difesa regionale, che la stessa disciplina statale più recente abbia previsto, nelle more della revisione del sistema delle concessioni marittime da parte di un d.p.c.m., il prolungamento della durata delle concessioni esistenti al 30 dicembre 2018 per quindici anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, non può d'altra parte legittimare le Regioni a dettare discipline che ad essa si sovrappongano, in un ambito riservato alla competenza esclusiva dello Stato”.

“Pertanto - conclude Capacchione - non si è in presenza di nessuna “bocciatura” della legge 145/2018 ma, al contrario vi è il riconoscimento della sua validità per effettuare il riordino del settore”.

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