Rc auto, tutti uniti contro le assicurazioni, stop alle clausole vessatorie
Consumatori, carrozzieri, periti, Sindacato nazionale agenti di assicurazione e familiari vittime della strada si uniscono. Presentata proposta congiunta ed emendamento al Ddl Concorrenza per salvare assicurati e operatori dal potere delle imprese assicuratrici e garantire rispetto delle leggi.
(AGR) In tema di Rc auto per la prima volta in Italia le associazioni dei consumatori aprono un fronte comune con carrozzieri, periti, Sindacato nazionale agenti di assicurazione e familiari vittime della strada per chiedere a Governo e Parlamento lo stop alle clausole vessatorie imposte dalle compagnie di assicurazioni ai propri clienti. A seguito di una assemblea pubblica indetta lunedì dalle associazioni del Cncu (il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti) e aperta a tutti i soggetti della filiera, si è giunti ad una proposta condivisa inviata al ministro delle Imprese, Adolfo Urso, e ai due rami del Parlamento, affinché si approvi un testo di emendamento al Ddl concorrenza volto a salvare assicurati e operatori dallo strapotere delle imprese assicuratrici e garantire il rispetto delle norme sulla concorrenza.
Si legge nel testo della lettera inviata da Adusbef, Assoutenti, Casa del consumatore, Ctcu, Codici, Confconsumatori, Movimento consumatori, Sna (Sindacato nazionale agenti di assicurazione), Federcarrozzieri, ACpGE, Aifvs (Associazione italiana familiari vittime della strada) e Aiped (Associazione italiana periti estimatori danni):
e collegato mercato dell’autoriparazione. Ciò oltre a comportare certi e negativi riflessi occupazionali, rischia di incidere sulla qualità e sulla sicurezza delle riparazioni. Ipotizzare a priori che consentire a ciascuno di riparare liberamente la propria auto senza penalizzazioni aumenterebbe il costo delle polizze è privo di fondamento. Agli operatori del settore non risulta che sul mercato costino meno le polizze con risarcimento in forma specifica o con obbligo di andare dal carrozziere di compagnia nel loro complesso. Non risulta che le riparazioni dal convenzionato costino meno, che l'aumento del costo delle riparazioni sia imputabile alle carrozzerie, o che la scelta del consumatore verso gli autoriparatori indipendenti "costi di più". Non risultano dati che confermino che l'aumento dei premi dipenda dalle scelte del carrozziere di fiducia: tutti i dati dimostrano che gli aumenti degli ultimi mesi dipendono soprattutto dalla concentrazione oligopolistica del mercato assicurativo e di una libertà tariffaria che rasenta la scorrettezza commerciale».
«Il diritto al risarcimento del danno – dichiara il presidente nazionale di Confconsumatori, Marco Festelli – non può essere compromesso per nessun motivo, atteso che inoltre le polizze Rca non sono diminuite neanche quando le autovetture sono rimaste ferme per il lockdown, pertanto se non si ferma questa deriva veramente nel futuro anziché del risarcimento del danno alla persona si parlerà di cure mediche a basso costo somministrate forzosamente dalle compagnie».
Per tali motivi le associazioni hanno proposto a Governo e Parlamento un testo di emendamento al Ddl concorrenza che potrebbe riportare legalità nel mercato Rc auto e garantire i diritti di tutte le parti coinvolte. Di seguito la proposta di riformulazione:
Art. 10-bis (Disposizioni in materia di concorrenza nel settore dell’autoriparazione) 2. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-bis, sono aggiunti i seguenti:
11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, pattuizioni contrattuali afferenti al risarcimento in forma specifica o alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati che abbiano in qualsiasi modo come conseguenza l'introduzione di
a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
c) penali o rivalse di qualsiasi natura.
11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.
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