Bonus da €. 600,00 per lavoratori autonomi
Il Decreto Rilancio, ha riconfermato il bonus da €. 600,00 – che anche in questo caso non sarà tassato e non farà reddito
Bonus da €. 600,00 per lavoratori autonomi
(AGR) Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, denominato “Decreto Rilancio”, ha riconfermato il bonus da €. 600,00 – che anche in questo caso non sarà tassato e non farà reddito -, che era stato previsto dal precedente DL 17 marzo 2020 n. 18 decreto “Cura Italia” per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.
Per poterlo percepire valgono le medesime regole stabilite dal precedente decreto anche se l’ultimo decreto ha ampliato le categorie degli aventi diritto, ad esempio sono stati inclusi anche i titolari di assegni di invalidità. Per cui non potranno richiederlo tutti i titolari di pensione e coloro che ricevono il reddito di cittadinanza, anche se in questo ultimo caso, con le nuove disposizioni, il bonus è compatibile fino ad un totale di €. 600,00.
- i lavoratori stagionali non appartenenti al settore turismo e stabilimenti termali, il cui rapporto di lavoro sia cessato nel periodo ricompreso tra il 1 gennaio ed il 31 gennaio 2020, che abbiano lavorato in detto periodo per almeno 30 giornate
- i lavoratori intermittenti (artt. da 13 a 18 del D.L. n. 81 del 15.06.2015) il cui rapporto di lavoro sia cessato nel periodo ricompreso tra il 1 gennaio ed il 31 gennaio 2020, che abbiano lavorato in detto periodo per almeno 30 giornate
- lavoratori autonomi (senza partita IVA) titolari di contratti di lavoro occasionale (di cui art. 2222 c.c.) che non abbiano un contratto in essere alla data del 23.02.2020 e siano iscritti alla gestione separata (L. n. 335 dell’8.08.1995 art. 2 comma 26) e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie •
- venditori a domicilio (D.L. n. 114 del 31.03.1998 art. 19) aventi un reddito annuo 2019 superiore ad €. 5.000,00 derivante da detta attività non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
- L’INPS ha segnalato che la procedura per l’invio dei soldi “seguirà l’ordine di lavorazione e verifica poiché alcune domande richiedono tempi più lunghi”.