Campi Bisenzio. I Carabinieri Forestali controllano un'autofficina e denunciano il titolare per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non
Sanzioni per oltre 4.000 Euro
Carabinieri Forestali controllano un'autofficina e denunciano il titolare
(AGR) I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Ceppeto (FI), nell’ambito dell’attività di controllo sul lecito smaltimento dei rifiuti speciali, sottoponevano ad accertamento l’attività di un’autofficina intestata ad un cittadino straniero, che esercita l’attività di meccatronica. All’interno del locale sono stati identificati due lavoratori entrambe regolarmente assunti ed è stata constatata la presenza di nr. 5 autoveicoli in manutenzione mentre nel resede esterno e laterale del locale erano parcheggiati altri 4 veicoli.
I CC Forestali procedevano alla verifica sulla gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti dall’attività, richiedendo al titolare la documentazione relativa alla tracciabilità dei rifiuti, ovvero il registro di carico e scarico per i rifiuti speciali pericolosi ed i formulari di identificazione dei rifiuti relativi a pregresse attività di smaltimento. Al riguardo la parte dichiarava di non avere mai posseduto e redatto il registro e di non avere nessun formulario tale da comprovare la corretta tracciabilità di quanto prodotto come scarto.
Il deposito temporaneo dei rifiuti è normato dal Testo Unico Ambientale all’art. 183 comma 1 lett. bb). La norma prevede che il deposito dei rifiuti deve avvenire per tipologie omogenee di rifiuti e per i rifiuti speciali pericolosi (contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento CE 850/2004) nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose.
Tali rifiuti devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento entro i termini stabiliti in base al quantitativo di rifiuti o comunque complessivamente entro un anno.
Considerato che nel deposito temporaneo i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi non sono stati suddivisi per tipologie e raccolti in idonei contenitori predisposti ed etichettati a tale scopo, visto che la parte non forniva la documentazione attestante il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti e la tracciabilità degli stessi per cui non è possibile stabilire il periodo di produzione degli stessi, i CC Forestali hanno contestato al titolare dell’attività il reato di Gestione Illecita di Rifiuti Speciali Pericolosi e non Pericolosi di cui all’art. 256 comma 1 lett a) e b) del T.U.A. (Testo Unico Ambientale).
Inoltre per la Mancata tenuta del Registro di carico e scarico di rifiuti speciali pericolosi di cui all’art. 190 comma 1 sempre del T.U.A è stata comminata una sanzione amministrativa dell’importo di Euro 4.133,33.
06/10/2023 12.34
Foto da comunicato stampa tratto da Met.
Carabinieri-Comando provinciale di
Firenze